venerdì 22 aprile 2016
parlando di riforma costituzionale
SULLA RIFORMA COSTITUZIONALE
Di fronte alla prospettiva che la legge costituzionale di riforma della Costituzione sia
sottoposta a referendum nel prossimo autunno, i sottoscritti, docenti, studiosi e studiose
di diritto costituzionale, ritengono doveroso esprimere alcune valutazioni critiche.
Non siamo fra coloro che indicano questa riforma come l’anticamera di uno
stravolgimento totale dei principi della nostra Costituzione e di una sorta di nuovo
autoritarismo.
Siamo però preoccupati che un processo di riforma, pur originato da condivisibili
intenti di miglioramento della funzionalità delle nostre istituzioni, si sia tradotto infine,
per i contenuti ad esso dati e per le modalità del suo esame e della sua approvazione
parlamentare, nonché della sua presentazione al pubblico in vista del voto popolare, in
una potenziale fonte di nuove disfunzioni del sistema istituzionale e nell’appannamento
di alcuni dei criteri portanti dell’impianto e dello spirito della Costituzione.
1. Siamo anzitutto preoccupati per il fatto che il testo della riforma – ascritto ad una
iniziativa del Governo – si presenti ora come risultato raggiunto da una maggioranza
(peraltro variabile e ondeggiante) prevalsa nel voto parlamentare (“abbiamo i
numeri”) anziché come frutto di un consenso maturato fra le forze politiche; e che
ora addirittura la sua approvazione referendaria sia presentata agli elettori come
decisione determinante ai fini della permanenza o meno in carica di un Governo. La
Costituzione, e così la sua riforma, sono e debbono essere patrimonio comune il più
possibile condiviso, non espressione di un indirizzo di governo e risultato del
prevalere contingente di alcune forze politiche su altre. La Costituzione non è una
legge qualsiasi, che persegue obiettivi politici contingenti, legittimamente voluti
dalla maggioranza del momento, ma esprime le basi comuni della convivenza civile
e politica. E’ indubbiamente un prodotto “politico”, ma non della politica
contingente, basata sullo scontro senza quartiere fra maggioranza e opposizioni del
momento. Ecco perché anche il modo in cui si giunge ad una riforma investe la
stessa “credibilità” della Carta costituzionale e quindi la sua efficacia. Già nel 2001
la riforma del titolo V, approvata in Parlamento con una ristretta maggioranza, e pur
avallata dal successivo referendum, è stato un errore da molte parti riconosciuto, e
si è dimostrata più fonte di conflitti che di reale miglioramento delle istituzioni.
2. Nel merito, riteniamo che l’obiettivo, pur largamente condiviso e condivisibile, di
un superamento del cosiddetto bicameralismo perfetto (al quale peraltro sarebbe
improprio addebitare la causa principale delle disfunzioni osservate nel nostro
sistema istituzionale), e dell’attribuzione alla sola Camera dei deputati del compito
di dare o revocare la fiducia al Governo, sia stato perseguito in modo incoerente e
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sbagliato. Invece di dare vita ad una seconda Camera che sia reale espressione delle
istituzioni regionali, dotata dei poteri necessari per realizzare un vero dialogo e
confronto fra rappresentanza nazionale e rappresentanze regionali sui temi che le
coinvolgono, si è configurato un Senato estremamente indebolito, privo delle
funzioni essenziali per realizzare un vero regionalismo cooperativo: esso non
avrebbe infatti poteri effettivi nell’approvazione di molte delle leggi più rilevanti
per l’assetto regionalistico, né funzioni che ne facciano un valido strumento di
concertazione fra Stato e Regioni. In esso non si esprimerebbero le Regioni in
quanto tali, ma rappresentanze locali inevitabilmente articolate in base ad
appartenenze politico-partitiche (alcuni consiglieri regionali eletti – con modalità
rinviate peraltro in parte alla legge ordinaria - anche come senatori, che
sommerebbero i due ruoli, e in Senato voterebbero ciascuno secondo scelte
individuali). Ciò peraltro senza nemmeno riequilibrare dal punto di vista numerico
le componenti del Parlamento in seduta comune, che è chiamato ad eleggere organi
di garanzia come il Presidente della Repubblica e una parte dell’organo di governo
della magistratura: così che queste delicate scelte rischierebbero di ricadere
anch’esse nella sfera di influenza dominante del Governo attraverso il controllo
della propria maggioranza, specie se il sistema di elezione della Camera fosse
improntato (come lo è secondo la legge da poco approvata) a un forte effetto
maggioritario.
3. Ulteriore effetto secondario negativo di questa riforma del bicameralismo appare la
configurazione di una pluralità di procedimenti legislativi differenziati a seconda
delle diverse modalità di intervento del nuovo Senato (leggi bicamerali, leggi
monocamerali ma con possibilità di emendamenti da parte del Senato, differenziate
a seconda che tali emendamenti possano essere respinti dalla Camera a maggioranza
semplice o a maggioranza assoluta), con rischi di incertezze e conflitti.
4. L’assetto regionale della Repubblica uscirebbe da questa riforma fortemente
indebolito attraverso un riparto di competenze che alle Regioni toglierebbe quasi
ogni spazio di competenza legislativa, facendone organismi privi di reale
autonomia, e senza garantire adeguatamente i loro poteri e le loro responsabilità
anche sul piano finanziario e fiscale (mentre si lascia intatto l’ordinamento delle
sole Regioni speciali). Il dichiarato intento di ridurre il contenzioso fra Stato e
Regioni viene contraddetto perché non si è preso atto che le radici del contenzioso
medesimo non si trovano nei criteri di ripartizione delle competenze per materia -
che non possono mai essere separate con un taglio netto - ma piuttosto nella
mancanza di una coerente legislazione statale di attuazione: senza dire che il
progetto da un lato pretende di eliminare le competenze concorrenti, dall’altro
definisce in molte materie una competenza “esclusiva” dello Stato riferita però,
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ambiguamente, alle sole “disposizioni generali e comuni”. Si è rinunciato a
costruire strumenti efficienti di cooperazione fra centro e periferia. Invece di
limitarsi a correggere alcuni specifici errori della riforma del 2001, promuovendone
una migliore attuazione, il nuovo progetto tende sostanzialmente, a soli quindici
anni di distanza, a rovesciarne l’impostazione, assumendo obiettivi non solo diversi
ma opposti a quelli allora perseguiti di rafforzamento del sistema delle autonomie.
5. Il progetto è mosso anche dal dichiarato intento (espresso addirittura nel titolo della
legge) di contenere i costi di funzionamento delle istituzioni. Ma il buon
funzionamento delle istituzioni non è prima di tutto un problema di costi legati al
numero di persone investite di cariche pubbliche (costi sui quali invece è giusto
intervenire, come solo in parte si è fatto finora, attraverso la legislazione ordinaria),
bensì di equilibrio fra organi diversi, e di potenziamento, non di indebolimento,
delle rappresentanze elettive. Limitare il numero di senatori a meno di un sesto di
quello dei deputati; sopprimere tutte le Province, anche nelle Regioni più grandi, e
costruire le Città metropolitane come enti eletti in secondo grado, anziché rivedere
e razionalizzare le dimensioni territoriali di tutti gli enti in cui si articola la
Repubblica; non prevedere i modi in cui garantire sedi di necessario confronto fra
istituzioni politiche e rappresentanze sociali dopo la soppressione del CNEL: questi
non sono modi adeguati per garantire la ricchezza e la vitalità del tessuto
democratico del paese, e sembrano invece un modo per strizzare l’occhio alle
posizioni tese a sfiduciare le forme della politica intesa come luogo di
partecipazione dei cittadini all’esercizio dei poteri.
6. Sarebbe ingiusto disconoscere che nel progetto vi siano anche previsioni normative
che meritano di essere guardate con favore: tali la restrizione del potere del Governo
di adottare decreti legge, e la contestuale previsione di tempi certi per il voto della
Camera sui progetti del Governo che ne caratterizzano l’indirizzo politico; la
previsione (che peraltro in alcuni di noi suscita perplessità) della possibilità di
sottoporre in via preventiva alla Corte costituzionale le leggi elettorali, così che non
si rischi di andare a votare (come è successo nel 2008 e nel 2013) sulla base di una
legge incostituzionale; la promessa di una nuova legge costituzionale (rinviata
peraltro ad un indeterminato futuro) che preveda referendum propositivi e di
indirizzo e altre forme di consultazione popolare.
7. Tuttavia questi aspetti positivi non sono tali da compensare gli aspetti critici di cui
si è detto.
Inoltre, se il referendum fosse indetto – come oggi si prevede - su un unico quesito,
di approvazione o no dell’intera riforma, l’elettore sarebbe costretto ad un voto
unico, su un testo non omogeneo, facendo prevalere, in un senso o nell’altro, ragioni
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“politiche” estranee al merito della legge. Diversamente avverrebbe se si desse la
possibilità di votare separatamente sui singoli grandi temi in esso affrontati (così
come se si fosse scomposta la riforma in più progetti, approvati dal Parlamento
separatamente).
Per tutti i motivi esposti, pur essendo noi convinti dell’opportunità di interventi
riformatori che investano l’attuale bicameralismo e i rapporti fra Stato e Regioni,
l’orientamento che esprimiamo è contrario, nel merito, a questo testo di riforma.
Aprile 2016
Francesco AMIRANTE Magistrato
Vittorio ANGIOLINI Università di Milano Statale
Luca ANTONINI Università di Padova
Antonio BALDASSARRE Università LUISS di Roma
Sergio BARTOLE Università di Trieste
Ernesto BETTINELLI Università di Pavia
Franco BILE Magistrato
Paolo CARETTI Università di Firenze
Lorenza CARLASSARE Università di Padova
Francesco Paolo CASAVOLA Università di Napoli Federico II
Enzo CHELI Università di Firenze
Riccardo CHIEPPA Magistrato
Cecilia CORSI Università di Firenze
Antonio D'ANDREA Università di Brescia
Ugo DE SIERVO Università di Firenze
Mario DOGLIANI Università di Torino
Gianmaria FLICK Università LUISS di Roma
Franco GALLO Università LUISS di Roma
Silvio GAMBINO Università della Calabria
5
Mario GORLANI Università di Brescia
Stefano GRASSI Università di Firenze
Enrico GROSSO Università di Torino
Riccardo GUASTINI Università di Genova
Giovanni GUIGLIA Università di Verona
Fulco LANCHESTER Università di Roma La Sapienza
Sergio LARICCIA Università di Roma La Sapienza
Donatella LOPRIENO Università della Calabria
Joerg LUTHER Università Piemonte orientale
Paolo MADDALENA Magistrato
Maurizio MALO Università di Padova
Andrea MANZELLA Università LUISS di Roma
Anna MARZANATI Università di Milano Bicocca
Luigi MAZZELLA Avvocato dello Stato
Alessandro MAZZITELLI Università della Calabria
Stefano MERLINI Università di Firenze
Costantino MURGIA Università di Cagliari
Guido NEPPI MODONA Università di Torino
Walter NOCITO Università della Calabria
Valerio ONIDA Università di Milano Statale
Saulle PANIZZA Università di Pisa
Maurizio PEDRAZZA GORLERO Università di Verona
Barbara PEZZINI Università di Bergamo
Alfonso QUARANTA Magistrato
Saverio REGASTO Università di Brescia
Giancarlo ROLLA Università di Genova
Roberto ROMBOLI Università di Pisa
Claudio ROSSANO Università di Roma La Sapienza
Fernando SANTOSUOSSO Magistrato
6
Giovanni TARLI BARBIERI Università di Firenze
Roberto TONIATTI Università di Trento
Romano VACCARELLA Università di Roma La Sapienza
Filippo VARI Università Europea di Roma
Luigi VENTURA Università di Catanzaro
Maria Paola VIVIANI SCHLEIN Università dell'Insubria
Roberto ZACCARIA Università di Firenze
Gustavo ZAGREBELSKY Università di Torino
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