la difesa dell’ordinamento democratico e costituzionale: passare dalle parole ai fatti
felice besostri
Nessun commentoL’attenzione preoccupata per i procedimenti legislativi in corso, che sarebbe improprio chiamare di riforma costituzionale ed elettorale, si è concentrata sulla revisione costituzionale all’esame della Camera, dopo essere stata approvata in tutta fretta e con sviste clamorose dal Senato nell’agosto di quest’anno, e sulla legge elettorale conosciuta come Italikum( è un mio vezzo sostituire la c con la k)all’esame del Senato dopo essere stata approvata dalla Camera, che aveva pensato solo a se stessa salvando la sua composizione di 630 membri. Del tutto paradossalmente la vicenda illustra i “meriti” del bicameralismo: ci fosse stata una sola Camera dovevano prendere la decisione di trattare in sequenza la revisione costituzionale e la legge elettorale, decidendo quale fosse prioritaria. Secondo logica la revisione costituzionale dovrebbe avere la precedenza, solo a Costituzione variata si giustifica una legge che riserva l’elezione diretta alla sola Camera dei deputati. Grazie alle due Camere, invece, si può lavorare in parallelo ed essere incuranti della logica costituzionale, ma unicamente di quella della politica contingente e degli umori dei soggetti politici in campo e di quelli istituzionali, in primo luogo il Presidente della Repubblica.
Chiaramente quei due provvedimenti scardinano il nostro ordinamento costituzionale, eliminando di fatto i contrappesi e diminuendo le stesse garanzie costituzionali rappresentate dalla Corte Costituzionale e da una Presidenza come configurata dalla Costituzione. Con il premio di maggioranza e le soglie di accesso (la cui compresenza già provoca di per sé una pesante distorsione dell’uguaglianza del voto e quindi della rappresentanza), la sproporzione numerica tra Camera(630) e Senato(100) assicura ad una forza politica di maggioranza relativa, per di più ottenuta con una decrescente partecipazione elettorale, l’elezione del Presidente, dei membri laici del CSM e di 3 membri della Consulta. Ma il nuovo ordinamento si sta preparando da tempo attraverso una serie di norme, che sono apparentemente slegate tra loro e che non hanno suscitato opposizione della stessa intensità e non hanno coinvolto le associazioni o forze politiche e le personalità, che si oppongono alla revisione costituzionale e alla legge elettorale in itinere.
Una legge ha già esplicato i suo effetti nell’indifferenza dell’opinione pubblica e delle forze politiche , anche quelle all’opposizione nel Parlamento od anche non rappresentate Si è votato in 64 province, sì quell’ente locale territoriale che doveva essere soppresso e che nell’attesa erano stati raggruppati e nelle città metropolitane continentali con l’esclusione di Reggio Calabria e Venezia.
Le elezioni non si sono i svolte nelle province di Imperia, Viterbo , L'Aquila e Caserta (scadenza mandato: primavera 2015) e nelle province di Vercelli, Mantova, Pavia, Treviso, Ravenna, Lucca, Macerata e Campobasso (scadenza mandato: primavera 2016). In ben 18 province su 64, il 28,13%, vi era un unico candidato presidente e in alcune province addirittura una lista unica con un numero di candidati pari ai posti. Allego un prospetto delle elezioni provinciali che da immediato conto del degrado politico, che è frutto diretto delle elezioni di Presidenti di Provincia e Consiglio Provinciale con un sistema di secondo grado, in difformità dagli artt. 48 e 51 Cost.,con elettorato attivo e passivo riservato ai sindaci e consiglieri comunali della Provincia e, solo per questa volta, con elettorato passivo esteso ai componenti del Consiglio Provinciale uscente, se non commissariato. Con le elezioni di secondo grado si evita l’incertezza di un premio di maggioranza a rischio di costituzionalità e che al massimo consente di sapere chi governerà La sera delle elezioni. Con le elezioni di secondo grado e un corpo elettorale ristretto si può conoscere chi vincerà la sera prima delle elezioni!! .
Le elezioni provinciali impugnate sono stare quelle della Regione a statuto speciale del Friuli V. G. con l’effetto di ottenere un’ordinanza, la n. 495/2014, del TAR Friuli V.G. di rinvio in Corte Costituzionale della legge regionale ricalcata sulla l.n. 56/2014, la cosiddetta Del Rio, e quella di Avellino. Sono state impugnate anche le “elezioni” delle Città Metropolitane di Napoli e Milano e probabilmente Torino. Ci sono in corso, cioè già radicate delle azioni contro le province di Como e Monza Brianza, ma senza impugnare i risultati, ma come azioni di accertamento, sul modello usato per il porcellum e replicato con successo ( ordinanze di rinvio alla Corte Costituzionale dei Tribunali civili di Venezia, Cagliari e Trieste ) per le legge n. 18/1979, per l del diritto dei cittadini elettori di eleggere gli organi provinciali. Iniziative analoghe sono in gestazione in Toscana. Corre l’obbligo di segnalare che al contrario il TAR di Palermo (sent. n. 17/2014) ha legittimato la costituzionalità di una elezione di secondo grado previsto dalla legge siciliana per l’elezione delle Città Metropolitane di Palermo, Catania e Messina
In previsione della elezione in secondo grado del Senato, si è accentuata la deriva maggioritaria delle leggi elettorali, regionali, si veda ad esempio la Lombardia, la Sardegna, la Calabria e da ultimo la Toscana. Il principio del premio di maggioranza dato in base ai voti del candidato Presidente, per il quale è ammesso il voto disgiunto, ad esclusivo beneficio delle liste a lui collegate senza una soglia minima di consenso, a differenza delle elezioni municipali e dei principi ex sentenza n. 1/2014 della Corte Cost,. è già stata rinviato alla Consulta dal TAR Lombardia Milano, sez. III con ordinanza n. 2261/2013 ed è in attesa della fissazione d’udienza. Preso il Tribunale civile di Napoli è pendente un ricorso di accertamento del diritto di voto in modo conforme alla costituzione avverso alla legge elettorale campana. Una decisione analoga è imminente per la Toscana, mentre l’inerzia degli sconfitti nelle ragionali calabresi, non consentirà di sollevare la questione di costituzionalità in sede di impugnazione ex art. 130 C. p.a. delle recenti elezioni.
A fronte di questa situazione non è più tempo di appelli, ma di dare inizio ad una situazione sistematica di contrasto, cioè di intraprendere azioni finalizzate ad ottenere un controllo di costituzionalità sulle leggi elettorali prima che siano applicate e si svolgano elezioni con leggi di sospetta costituzionalità ovvero impugnando la proclamazione degli esiti di processi elettorali svolti con leggi di dubbia costituzionalità. Non è possibile che un’azione di questa ampiezza sia lasciata alla spontaneità creativa di qualche avvocato democratico e dipendere da sensibilità locali di persone che decidano di figurare come attori/ricorrenti. Bisogna trovare ruoli per tutti quelli che condividono le apprensioni per la saldezza del quadro costituzionale democratico, gli equilibri tra gli organi ai vertici delle istituzioni, per la rappresentanza politica dei cittadini sia come persone, che come associazioni, movimenti, sindacati e partiti.
Si tratta di prendere decisioni politiche per passare dai proclami ai fatti.
Milano 14/12/2014
Felice Besostri
NOTA BENE: per contatti e maggiori informazioni, rivolgersi a: fc.besostri@libero.it
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